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Art. 57 Contributi globali a programmi cantonali per la promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo
1 Nell’ambito della promozione di programmi cantonali per la promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne) le misure costruttive possono essere promosse attraverso contributi globali soltanto se le relative domande di promozione vengono presentate prima dell’inizio dei lavori di costruzione. 2 I contributi globali non possono essere impiegati per:
3 I contributi globali possono essere concessi anche per programmi d’investimento e di marketing finalizzati ad accrescere la notorietà dei programmi cantonali per la promozione di misure di cui all’articolo 50 LEne. |