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Art. 69 Monitoraggio
1 Nell’ambito del monitoraggio l’UFE osserva in particolare i seguenti ambiti:
2 L’UFE pubblica i risultati del monitoraggio di regola una volta all’anno. 3 Se non ricavabili da statistiche federali, l’UFE reperisce i dati necessari per il monitoraggio da altre autorità federali, dai Cantoni e dai Comuni nonché da altre persone giuridiche di diritto pubblico e, nella misura del possibile, rinuncia a svolgere ulteriori rilevamenti diretti. Esso può inoltre accordarsi con gli organi menzionati nell’articolo 56 LEne affinché, nell’ambito dei loro rilevamenti, questi rilevino anche i dati necessari all’adempimento dei suoi compiti di monitoraggio. |