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Art. 80b Disposizione transitoria della modifica del 20 novembre 2024: miglioramento dell’efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità 125
1 I fornitori di elettricità possono chiedere all’UFE entro il 30 aprile 2025 la computabilità per le misure che hanno attuato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 e che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 51b e che non sono considerate non computabili secondo l’articolo 51c. Le misure attuate in precedenza e non notificate non sono computabili. 2 Se le misure sono dichiarate computabili, i risparmi di elettricità così conseguiti possono essere computati fino al massimo al terzo obiettivo dopo l’entrata in vigore della modifica del 20 novembre 2024 sul raggiungimento degli obiettivi. 3 Le forniture di fornitori di elettricità basate su contratti conclusi prima del 1° gennaio 2024 con consumatori finali che hanno esercitato il loro diritto di accesso alla rete non sono considerate, fino al 31 dicembre 2027, per il calcolo della quantità di riferimento di elettricità venduta. I fornitori di elettricità notificano all’UFE ogni anno entro il 30 aprile le rispettive forniture dell’anno precedente. 125 Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702). |