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Art. 9a Impianti solari di interesse nazionale 39
1 Per valutare se un impianto solare è di interesse nazionale, è possibile considerare cumulativamente diversi campi fotovoltaici se ciò è giustificato dalla disposizione territoriale dei campi, dalla distanza esigua tra i campi e dalla giustificazione oggettiva di eventuali spazi vuoti tra i campi. 2 I nuovi impianti solari sono considerati di interesse nazionale se la produzione media prevista da ottobre a marzo è di almeno 5 GWh. 3 Gli impianti solari esistenti sono considerati di interesse nazionale se attraverso il loro ampliamento o rinnovamento si raggiunge una produzione media prevista da ottobre a marzo di almeno 5 GWh. 39 Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702). |