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Art. 28 Documentazione relativa alla domanda
1 Il richiedente di una licenza d’esercizio deve presentare la documentazione seguente:
2 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive il genere, il contenuto, la forma e il numero di esemplari della necessaria documentazione.31 31 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747). |