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Art. 30 Requisiti in materia di organizzazione
1 L’esercizio dell’impianto nucleare dev’essere organizzato in modo che la responsabilità, almeno per i seguenti settori di attività e aree specifiche, possa essere assunta dall’organizzazione stessa:
2 Il titolare della licenza deve suddividere il personale in un numero controllabile e non troppo grande di unità organizzative, ognuna diretta da una persona responsabile. Per le funzioni direttive devono essere designati i sostituti. 3 Egli deve costituire un gruppo incaricato di analizzare eventi e riscontri aventi per causa dei fattori umani, di proporre misure migliorative e sorvegliarne l’attuazione. 4 Designa un organo responsabile dell’esercizio tecnico dell’impianto nucleare, dotato delle necessarie competenze e risorse e che si assuma la responsabilità delle decisioni in materia di sicurezza interna ed esterna. L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati in materia di organizzazione.33 33 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747). |