Art. 34 Verifica approfondita della sicurezza nelle centrali nucleari 35
1 Il titolare di una licenza d’esercizio per una centrale nucleare deve procedere ogni dieci anni a una verifica completa della sicurezza (verifica periodica della sicurezza, VPS). 2 A tale scopo deve:
3 La documentazione relativa alla VPS deve essere presentata all’IFSN al più tardi due anni prima della conclusione di un decennio d’esercizio. 4 Per il periodo successivo al quarto decennio d’esercizio deve essere inoltre presentata, quale parte integrante della VPS, una prova della sicurezza per l’esercizio a lungo termine ai sensi dell’articolo 34a. 5 L’IFSN disciplina mediante direttive i requisiti dettagliati concernenti la VPS. Può prevedere agevolazioni per le centrali nucleari per il periodo successivo alla messa fuori servizio definitiva oppure esonerarle integralmente dall’obbligo di presentare una VPS. 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 apr. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 20172829). |