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Art. 55 Competenza
1L’Ufficio federale è competente per il rilascio:
2 La competenza speciale di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera f ORaP57 è fatta salva.58 57 RS 814.501 58 Introdotto dal n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183). |