|
Art. 76 Obbligo di informazione in caso di eventi e riscontri particolari relativi alla sicurezza nucleare 62
1 L’IFSN informa senza indugio l’opinione pubblica in caso di eventi e riscontri particolari nell’impianto nucleare che:
2 In caso di particolari eventi e riscontri di interesse pubblico che non soggiacciono al capoverso 1, l’IFSN provvede a informare l’opinione pubblica. 62 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747). |