Art. 1 Campo d’applicazione per materiali nucleari 2
1 Per materiali nucleari s’intendono: - a.
- i materiali grezzi:
- 1.
- uranio naturale, ossia uranio che presenta la miscela isotopica esistente in natura,
- 2.
- uranio impoverito, ossia uranio con un tenore di uranio 235 inferiore a quello dell’uranio naturale,
- 3.
- torio,
- 4.
- tutte le sostanze di cui ai n. 1–3, sotto forma di metalli, leghe, composti chimici o concentrati, nonché altri materiali che contengono una o più delle sostanze sopra indicate in una concentrazione pari o superiore a quella fissata dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica;
- b.
- i materiali fissili speciali:
- 1.
- plutonio 239,
- 2.
- uranio 233,
- 3.
- uranio 235,
- 4.
- uranio arricchito, ossia uranio con un tenore di uranio 233, di uranio 235 o di entrambi gli isotopi superiore a quello dell’uranio naturale,
- 5.
- tutte le sostanze di cui ai n. 1–4, sotto forma di metalli, leghe, composti chimici o concentrati, nonché altri materiali che contengono una o più delle sostanze sopra indicate in unaconcentrazione pari o superiore a quella fissata dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica.
2 Non sono considerati materiali nucleari: - a.
- i minerali di uranio e di torio;
- b.
- i materiali grezzi e i prodotti ricavati dai materiali grezzi che non vengono utilizzati per la produzione di energia mediante processi di fissione nucleare, segnatamente schermi di protezione, sonde per strumenti di misura, composti ceramici e leghe;
- c.
- i materiali fissili speciali fino a un quantitativo di 15 g nonché i prodotti ricavati dai materiali fissili speciali che non vengono utilizzati per la produzione di energia mediante processi di fissione nucleare, segnatamente sonde per strumenti di misura e altri prodotti finiti dai quali i materiali fissili speciali possono essere recuperati unicamente con un dispendio di mezzi tecnici o economici sproporzionato.
2 Nuovo testo giusta l’all. 6 n. II 2 dell’O del 21 mar. 2012 sull’applicazione delle salvaguardie, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1703).
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