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Art. 13 Competenza
L’Ufficio federale è competente per il rilascio:
13 Introdotta dall’all. 8 n. 1 dell’O del 3 giu. 2016 sul controllo dei beni a duplice impiego, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2195). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20177107). |