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Art. 15 Domanda e relativa documentazione
1 La domanda di licenza per il trasporto o l’importazione, l’esportazione o il transito di materiali nucleari dev’essere presentata congiuntamente dallo speditore, dal destinatario, dal trasportatore e dall’organizzatore del trasporto. 2 La documentazione deve contenere tutti i dati necessari alla valutazione della domanda, in particolare i dati concernenti:16
3 La documentazione relativa alla domanda di licenza per l’intermediazione di materiali nucleari o l’esportazione o l’intermediazione di tecnologia concernente materiali nucleari deve contenere:
4 Su richiesta, il titolare di una licenza per l’intermediazione di materiali nucleari deve presentare periodicamente all’Ufficio federale un rapporto contenente i dati seguenti:
5 L’Ufficio federale può, all’occorrenza, richiedere della documentazione supplementare. 16 Nuovo testo giusta l’art. 21 cpv. 2 dell’O del 25 mar. 2015 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021860). 17 Introdotta dall’art. 21 cpv. 2 dell’O del 25 mar. 2015 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021860). 19 Introdotta dall’art. 21 cpv. 2 dell’O del 25 mar. 2015 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021860). |