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Art. 2 Campo d’applicazione per impianti nucleari
1 Non sono considerati impianti nucleari gli impianti in cui vengono ottenuti, prodotti, impiegati, trattati o depositati i seguenti materiali nucleari:
1bis Non sono considerati impianti nucleari neppure gli impianti al di fuori di impianti nucleari in cui vengono depositate scorie radioattive per il decadimento conformemente all’articolo 117 dell’ordinanza del 26 aprile 20173 sulla radioprotezione (ORaP).4 2 L’Ufficio federale dell’energia (Ufficio federale) accerta se i materiali grezzi adempiono i requisiti di cui al capoverso 1 lettera b. 4 Introdotto dal n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183). |