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Art. 53 Declassamento di materiali
1 Chi intende asportare materiali da zone controllate di un impianto nucleare deve eseguire e documentare un declassamento qualitativamente garantito.59 2 Quantitativi di materiale superiori a 1000 kg o a 1 m3 devono essere notificati all’IFSN almeno dieci giorni prima della prevista evacuazione dall’impianto nucleare. I documenti probatori devono essere allegati alla notifica.60 3 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati per il declassamento e per l’obbligo di notifica.61 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183). 60 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747). 61 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747). |