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Art. 55 Competenza
1L’Ufficio federale è competente per il rilascio:
2 La competenza speciale di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera f ORaP64 è fatta salva.65 3 Il Dipartimento è competente della conclusione dell’accordo internazionale di cui all’articolo 34 capoverso 3 lettera a LENu in caso di esportazione di scorie a bassa e media attività a scopo di condizionamento.66 65 Introdotto dal n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183). 66 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023765). |