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Art. 68 Fase di osservazione
1 Nel piano aggiornato per la fase di osservazione, il proprietario di un deposito in strati geologici profondi deve descrivere le misure previste al termine dell’immagazzinamento per la sorveglianza del deposito. Propone anche la durata della fase di osservazione. 2 Il Dipartimento predispone la sorveglianza e fissa la durata della fase di osservazione. Può all’occorrenza prolungarla. |