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Art. 76 Obbligo di informazione in caso di eventi e riscontri particolari relativi alla sicurezza nucleare 70
1 L’IFSN informa senza indugio l’opinione pubblica in caso di eventi e riscontri particolari nell’impianto nucleare che:
2 In caso di particolari eventi e riscontri di interesse pubblico che non soggiacciono al capoverso 1, l’IFSN provvede a informare l’opinione pubblica. 70 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747). |