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Art. 16 Accertamenti preliminari
1 Su domanda del richiedente, l’Ufficio federale effettua accertamenti preliminari per stabilire se e a quali condizioni possa essere rilasciata una licenza in virtù del presente capitolo. 2 Gli accertamenti preliminari non danno diritto alla licenza. 3 Le condizioni già esaminate per il rilascio della licenza devono essere rivedute ai fini della decisione, solo se la situazione reale o giuridica si è modificata dopo gli accertamenti preliminari o se sono venuti alla luce nuovi fatti. |