Art. 22 Impianti nucleari con esiguo potenziale di pericolo
1 Gli impianti nucleari non necessitano di un’autorizzazione di massima, se la frequenza di tutti gli incidenti di cui all’articolo 8 capoversi 2 e 3 con una dose risultante superiore a 1 mSv per gli individui della popolazione ammonta al massimo a 10–6 all’anno; in aggiunta, per i depositi intermedi e i depositi in strati geologici profondi, la somma delle attività di tutti i nuclidi da depositare non deve superare 1016 g LL conformemente all’allegato 3 colonna 9 ORaP26.27 2 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive la metodica e le condizioni marginali per l’analisi degli incidenti richiesta dal capoverso 1.28 27 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 4 dell’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261). 28 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747). |