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Art. 27 Documentazione relativa alla costruzione
1 Il titolare della licenza deve poter documentare in qualsiasi momento in maniera chiara la realizzazione della costruzione nonché la fabbricazione e il montaggio degli equipaggiamenti tecnici, come pure i controlli e gli esami eseguiti. 2 Egli deve conservare in maniera sicura la documentazione fino alla conclusione della disattivazione o fino alla chiusura dell’impianto o fino alla scadenza del termine di sorveglianza. 3 Le modifiche all’impianto, compresa la disattivazione o la chiusura, devono essere aggiornate nella documentazione. 4 A conclusione della disattivazione, il titolare della licenza deve consegnare la documentazione all’IFSN, dopo la chiusura dell’impianto o la scadenza del termine di sorveglianza al Dipartimento.34 5 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati concernenti la documentazione e la sua conservazione.35 34 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747). 35 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747). |