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Art. 52 Programma di smaltimento delle scorie
1 Chi è soggetto all’obbligo di smaltimento delle scorie indica nel relativo programma quanto segue:
2 Chi è soggetto all’obbligo di smaltimento deve adeguare il programma ogni cinque anni. 3 L’IFSN e l’Ufficio federale sono competenti per la verifica e la sorveglianza del rispetto del programma.60 60 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747). |