Art. 54 Condizionamento
1 Le scorie radioattive devono essere condizionate quanto più rapidamente possibile. È consentito l’accumulo di scorie non condizionate in vista di campagne periodiche di condizionamento. 2 I fusti di scorie condizionate devono prestarsi al trasporto, all’immagazzinamento in depositi intermedi e allo stoccaggio definitivo. 3 Ogni fusto dev’essere contrassegnato e accompagnato da una documentazione che ne indichi la fabbricazione, la composizione e le caratteristiche. La documentazione dev’essere conservata e consegnata all’impresa incaricata di attuare le successive operazioni di smaltimento. 4 Per la produzione di un fusto di scorie condizionate occorre presentare all’IFSN una domanda d’approvazione singola o d’approvazione per tipo.64 5 La domanda dev’essere corredata della documentazione necessaria alla valutazione e contenere in particolare informazioni circa:
6 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati per il condizionamento e per la documentazione della domanda.65 64 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747). 65 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747). |