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Art. 33a Valutazioni sistematiche approfondite della sicurezza per gli impianti nucleari diversi dalle centrali nucleari 42
1 Il titolare di una licenza d’esercizio per un impianto nucleare diverso da una centrale nucleare, oltre a effettuare le valutazioni sistematiche della sicurezza secondo l’articolo 33 capoverso 1, deve procedere ogni dieci anni a una valutazione sistematica approfondita della sicurezza. 2 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati concernenti la valutazione sistematica approfondita della sicurezza. 42 Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 384). |