Ordinanza
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Art. 59 Obblighi di collaborare
1 L’UFSP può obbligare le aziende che trasportano persone nel traffico internazionale per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea, gli esercenti di aeroporti, di impianti portuali, di stazioni ferroviarie e di autobus nonché gli organizzatori di viaggi a informare le persone in entrata e in uscita dalla Svizzera dei provvedimenti per prevenire le malattie trasmissibili e lottare contro di esse. 2 Può obbligare le aziende che trasportano persone nel traffico internazionale per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea e gli esercenti di aeroporti a distribuire schede di contatto o questionari sullo stato di salute, ritirare i documenti compilati e inoltrarli a un organo designato dall’UFSP. 3 Può esigere dalle aziende che trasportano persone nel traffico internazionale per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea nonché dagli organizzatori di viaggi la consegna di elenchi dei passeggeri. 4 Può obbligare gli esercenti di aeroporti e quelli di impianti portuali:
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