Ordinanza
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Art. 72 Trasporto di cadaveri all’estero
1 Il trasporto di cadaveri all’estero avviene conformemente alle convenzioni internazionali sul trasporto di cadaveri cui la Svizzera ha aderito. 2 Per il trasporto di cadaveri verso o attraverso Paesi con i quali non sussiste alcun accordo particolare, oltre alla carta di passo per cadavere occorre l’autorizzazione della rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in questione o una carta di passo per cadavere rilasciata dalla competente autorità locale. |