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Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp)
del 29 aprile 2015 (Stato 1° luglio 2022) (Stato 1° luglio 2022)
Art. 49Schede di contatto
I dati di contatto e l’itinerario che devono essere dichiarati al momento dell’entrata in Svizzera devono essere indicati in una scheda di contatto. Questa comprende le seguenti informazioni:
a.
nome, cognome e data di nascita;
b.
indirizzo, numero di telefono e indirizzo elettronico;
c.
indirizzi e numeri di telefono durante il soggiorno in Svizzera o durante gli spostamenti successivi;
d.
informazioni sugli spostamenti avvenuti e sui prossimi spostamenti, in particolare dati relativi a viaggio, itinerario, luoghi di soggiorno, aeroporti di transito;
e.
in caso di viaggio aereo, numero del volo e del posto a sedere.