Ordinanza
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Art. 64a Assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti 11
1 La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti sulle seguenti persone:
2 I farmacisti devono:
3 La Confederazione assume un importo forfettario di 29 franchi per ogni vaccinazione effettuata secondo il capoverso 1. 4 Con l’importo di cui al capoverso 3 sono indennizzate tutte le prestazioni fornite in relazione alla vaccinazione, ovvero:
5 I farmacisti non possono addebitare alle persone vaccinate ulteriori costi nell’ambito della vaccinazione. 11 Introdotto dal n. I dell’O del 27 gen. 2021 (RU 2021 53). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 dic. 2022 (RU 2021 825). 14 Consultabile su www.fphch.org/impfen-und-blutentnahme. |