Ordinanza
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Art. 64c Assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate su persone senza assicurazione malattie secondo la LAMal o la LAM 17
1 La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate sulle seguenti persone:
2 Assume i costi soltanto se le persone di cui al capoverso 1 non sono assicurate contro le malattie né secondo l’articolo 3 LAMal18 né secondo la LAM19. 3 Assume i costi soltanto se i fornitori di prestazioni:
5 Con l’importo di cui al capoverso 4 sono indennizzate tutte le prestazioni fornite in relazione alla vaccinazione, segnatamente:
6 I fornitori di prestazioni non possono addebitare alle persone vaccinate ulteriori costi nell’ambito della vaccinazione. 7 Alla procedura per l’assunzione dei costi si applica per analogia l’articolo 64b. 17 Introdotto dal n. I dell’O del 3 feb. 2021 (RU 2021 66). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 dic. 2022 (RU 2021 825). |