Ordinanza
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Art. 64d Assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 per la protezione indiretta di persone particolarmente a rischio 20
1 La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19, compresi i richiami, di persone che non sono particolarmente a rischio, ma la cui vaccinazione serve a proteggere indirettamente le persone particolarmente a rischio. 2 L’articolo 64c capoversi 3–7 è applicabile. 20 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021 (RU 2021 648). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 dic. 2022 (RU 2021 825). |