Ordinanza
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Art. 71 Trasporto di cadaveri dall’estero in Svizzera o attraverso la Svizzera
1 Il trasporto di cadaveri dall’estero in Svizzera o attraverso la Svizzera avviene conformemente alle convenzioni internazionali sul trasporto di cadaveri cui la Svizzera ha aderito. 2 Il disciplinamento previsto negli articoli 1–11 della Convenzione internazionale del 10 febbraio 193730 concernente il trasporto dei cadaveri è applicabile ai trasporti dei cadaveri provenienti dai Paesi con i quali la Svizzera non ha concluso una convenzione di cui al capoverso 1. In tali casi, la carta di passo per cadavere prescritta nell’articolo 1 di tale convenzione è allestita dall’autorità competente del Paese di partenza e deve essere vidimata dalla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera in detto Paese. Quest’ultima rappresentanza può parimenti allestire la carta di passo. |