Ordinanza
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Art. 89 Responsabilità per il sistema
1 L’UFSP provvede all’esercizio del sistema d’informazione di cui all’articolo 60 LEp e ne garantisce la disponibilità. 2 È responsabile del sistema d’informazione. In un regolamento per il trattamento dei dati stabilisce in particolare i provvedimenti necessari a garantire la protezione e la sicurezza dei dati. 3 Le autorità esecutive che utilizzano il sistema d’informazione sono responsabili nel loro ambito dell’attuazione dei provvedimenti di cui al capoverso 2. I Cantoni adottano provvedimenti organizzativi e tecnici per impedire ogni trattamento non autorizzato nonché la sottrazione dei dati. |