Ordinanza
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Art. 95 Accesso al sistema d’informazione da parte di terzi incaricati
1 Se per lo svolgimento dei propri compiti prescritti dalla LEp l’autorità competente incarica terzi di elaborare determinati dati, l’UFSP può concedere loro l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati personali, compresi i dati sullo stato di salute, di cui necessitano per adempiere i compiti loro assegnati. 2 I diritti di accesso e i provvedimenti necessari a garantire la protezione dei dati devono essere stabiliti nell’ambito del mandato. |