Ordinanza
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Art. 64f Procedura di assunzione dei costi dei medicamenti impiegati per il trattamento ambulatoriale di pazienti affetti da COVID-19 34
1 I fornitori di prestazioni inviano all’assicuratore competente la fattura per i costi di cui all’articolo 64e capoversi 3 e 4 per persona trattata di volta in volta o cumulando le prestazioni trimestralmente, al più tardi nove mesi dopo la fornitura delle prestazioni. La fattura può comprendere soltanto i costi di cui all’articolo 64e capoversi 3 e 4. L’invio avviene preferibilmente per via elettronica. 2 Gli assicuratori e l’istituzione comune controllano le fatture e verificano se il fornitore di prestazioni ha fatturato correttamente le prestazioni. Nell’elaborazione dei dati osservano gli articoli 84–84b LAMal35. 3 All’inizio di gennaio, aprile, luglio e ottobre comunicano all’UFSP il numero di confezioni di medicamenti che hanno rimunerato ai fornitori di prestazioni e l’importo rimunerato. Gli uffici esterni di revisione degli assicuratori verificano annualmente le comunicazioni e l’esistenza di opportuni controlli ai sensi del capoverso 2 e fanno rapporto all’UFSP. L’UFSP può esigere dagli assicuratori informazioni supplementari sugli importi rimunerati per fornitore di prestazioni. 4 La Confederazione rimborsa trimestralmente agli assicuratori le prestazioni da loro rimunerate. 5 Se la prestazione è stata fatturata indebitamente dal fornitore di prestazioni, l’assicuratore può esigere la restituzione delle rimunerazioni già versate. Con il pagamento della prestazione da parte della Confederazione secondo il capoverso 4, un eventuale diritto alla restituzione passa alla Confederazione. Gli assicuratori comunicano alla Confederazione i dati necessari per esercitare il diritto alla restituzione. I dati non possono contenere dati personali degni di particolare protezione. 6 L’istituzione comune fattura trimestralmente all’UFSP le spese amministrative per la sua attività di assicuratore secondo l’articolo 64e capoverso 5 lettera c secondo l’onere. La tariffa oraria ammonta a 95 franchi e comprende le spese salariali, i contributi sociali e le spese infrastrutturali. Per le spese non incluse nelle spese amministrative per eventuali revisioni, adattamenti dei sistemi e interessi negativi sono rimunerati i costi effettivi. 34 Introdotto dal n. I dell’O del 16 feb. 2022 (Assunzione dei costi dei medicamenti COVID-19), in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 95). |