Ordinanza
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Art. 20
1 Il responsabile dell’esercizio tecnico ai sensi dell’articolo 30 capoverso 4 OENu34 deve possedere le seguenti qualifiche:
2 Il responsabile dell’esercizio tecnico deve essere idoneo alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24). 3 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.35 35 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). |