Ordinanza
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Art. 37
1 Il titolare della licenza deve allestire e aggiornare una documentazione concernente la qualifica, la formazione, l’aggiornamento e il perfezionamento, i risultati della verifica dell’idoneità dal profilo della personalità e della salute e l’autorizzazione. 2 La documentazione deve essere conservata al sicuro per dieci anni a partire da quando la persona interessata lascia il posto, abbandona la funzione o conclude il mandato. 3 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva le esigenze dettagliate per la documentazione e la relativa conservazione.49 49 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). |