Art. 24 Disposizioni transitorie
1 I cicli di formazione e gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori riconosciuti prima dell’entrata in vigore dell’OERic-SSS 20058 sono ancora riconosciuti al massimo per due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 2 I programmi quadro d’insegnamento approvati dalla SEFRI secondo l’OERic-SSS 2005 sono ancora riconosciuti al massimo per cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 3 Gli studi postdiploma che non sono basati su un programma quadro d’insegnamento e che sono stati riconosciuti dalla SEFRI secondo l’OERic-SSS 2005 sono ancora riconosciuti al massimo per sette anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 4 I docenti che prima del 1° aprile 2005 avevano già svolto almeno cinque anni di insegnamento nell’ambito di un ciclo di formazione delle scuole specializzate superiori oppure nell’ambito dei periodi di formazione pratica corrispondenti soddisfano le esigenze di cui all’articolo 13. 5 I titolari di un titolo conseguito secondo l’OERic-SSS 2005 presso una scuola specializzata superiore riconosciuta in virtù del diritto federale o intercantonale anteriore sono legittimati a portare il nuovo titolo corrispondente, a condizione che ciò sia previsto dai relativi programmi quadro d’insegnamento. 8 [RU 2005 1389, 2010 4555, 2014 594575] |