Ordinanza dell’Assemblea federale
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Art. 5 Competenze del DDPS
1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina l’organizzazione dettagliata dell’esercito entro i limiti della sua struttura. 2 Disciplina la ripartizione equilibrata degli effettivi tra le formazioni dell’esercito. 3 Provvede affinché le persone soggette all’obbligo di leva siano incorporate in funzioni adeguate. |