1 L’esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare.
2 L’effettivo regolamentare e l’effettivo reale non comprendono:
a.
le reclute;
b.
il personale del Centro di competenza sport dell’esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d’esercizio dei Cantoni;
c.
i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza;
d.
i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione;
e.
il personale dell’amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni.