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Ordinanza dell’Assemblea federale
sull’organizzazione dell’esercito
(Organizzazione dell’esercito, OEs)

del 18 marzo 2016 (Stato 1° gennaio 2023)

Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale

1 La giu­sti­zia mi­li­ta­re e gli sta­ti mag­gio­ri del Con­si­glio fe­de­ra­le non sot­to­stan­no all’au­to­ri­tà di co­man­do dell’eser­ci­to.

2 I mem­bri del­la giu­sti­zia mi­li­ta­re e de­gli sta­ti mag­gio­ri del Con­si­glio fe­de­ra­le han­no i me­de­si­mi di­rit­ti e ob­bli­ghi di tut­ti gli al­tri mi­li­ta­ri.