Art. 3Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale
1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all’autorità di comando dell’esercito.
2 I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari.