Ordinanza
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Art. 1 Principio e campo d’applicazione 3
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi per le operazioni di stato civile:
2 Non possono essere riscossi altri emolumenti, disborsi o supplementi per le operazioni di stato civile. 3 I disborsi sono conteggiati separatamente. In linea di massima, sono riscossi contemporaneamente agli emolumenti. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103037). |