Ordinanza
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Art. 12 Incasso
1 Gli emolumenti possono essere riscossi contro rimborso se l’assoggettato vi consente o le circostanze lo giustificano. 2 All’estero gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Il corso del cambio è fissato dalle rappresentanze in base alle istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri. 3 Gli emolumenti riscossi per i solleciti sono retti dal diritto cantonale, sempre che non riguardino un’autorità federale.23 23 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103037). |