Ordinanza del DFF
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Art. 4 Deduzione delle spese professionali particolari 8
1 Qualora sussista un diritto alla deduzione delle spese per l’alloggio secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b o capoverso 2 lettera b, in luogo dei costi secondo l’articolo 2 capoverso 1 o capoverso 2 lettere a e b può essere dedotto un importo forfettario mensile di 1500 franchi. 2 Nella procedura d’imposizione alla fonte il datore di lavoro riduce della deduzione forfettaria secondo il capoverso 1 il salario lordo determinante per il calcolo dell’imposta. La deduzione di spese effettive più elevate può essere fatta valere dall’espatriato mediante una tassazione ordinaria ulteriore (art. 89, 89a e 99a LIFD).9 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311). 9 Nuovo testo del per. giusta l’art. 26 dell’O dell’11 apr. 2018 sull’imposta alla fonte, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1829). |