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Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici (Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, OEStup-DFI)
Art. 1Sostanze controllate
1 Sono considerate sostanze controllate gli stupefacenti, le sostanze psicotrope, le materie prime e i prodotti con presunti effetti simili agli stupefacenti, i precursori e i coadiuvanti chimici secondo gli articoli 2a e 7 della legge del 3 ottobre 19512 sugli stupefacenti (LStup).
2 Sono considerati stupefacenti, sostanze psicotrope, materie prime e prodotti con presunti effetti simili agli stupefacenti secondo gli articoli 2a e 7 LStup:
a.
le sostanze menzionate negli elenchi degli allegati 1–6;
b.
i sali, esteri, eteri e isomeri ottici delle sostanze di cui alla lettera a;
c.
i sali, esteri ed eteri degli isomeri ottici di cui alla lettera b;
d.
i preparati che contengono le sostanze di cui alle lettere a–c.
le sostanze menzionate negli elenchi degli allegati 7 e 8;
b.
i sali e gli isomeri ottici dei precursori dell’allegato 7;
c.
i sali degli isomeri ottici di cui alla lettera b;
d.
le miscele che contengono le sostanze di cui alle lettere a–c.
4 Se una sostanza elencata in un allegato è esclusa completamente o in parte dalle misure di controllo (art. 3 cpv. 2 LStup), l’eccezione si applica parimenti alle sue combinazioni. L’eccezione si applica anche ai preparati che contengono tale sostanza per quanto non contengano altre sostanze controllate.
5 Le sostanze controllate sono elencate con la designazione impiegata nelle convenzioni internazionali.