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Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici (Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, OEStup-DFI)
Art. 3Paglia di papavero
La paglia di papavero (capsule, teste e steli di papavero) che non è destinata alla fabbricazione di stupefacenti può essere importata o esportata unicamente con l’autorizzazione dell’Istituto. La sua commercializzazione in Svizzera non richiede un’autorizzazione.