Ordinanza del DFI
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Art. 5 Precursori
1 I precursori che sottostanno al controllo sono menzionati nell’elenco f dell’allegato 7. 2 Chi utilizza un quantitativo inferiore a 10 g per anno civile di un precursore, escluso l’acido lisergico, non è tenuto a far controllare tale sostanza. Il controllo del quantitativo annuale spetta al titolare dell’autorizzazione. 3 Se per i precursori sono utilizzati sinonimi o nomi di fantasia, deve essere indicato anche il numero di registrazione per prodotti chimici CAS (Chemical Abstract Services). |
