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Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici (Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, OEStup-DFI)
Art. 6Coadiuvanti chimici
1 I coadiuvanti chimici menzionati nell’elenco g dell’allegato 8 sottostanno al controllo a dipendenza del Paese bersaglio e del quantitativo totale delle esportazioni.
2 Per ogni sostanza sono indicati il quantitativo totale delle esportazioni per anno civile e Paese bersaglio, nonché i Paesi bersaglio per i quali l’esportazione dev’essere autorizzata dall’Istituto. Il controllo del quantitativo annuale spetta all’esportatore.