Ordinanza
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Art. 49a Impianti per gas liquefatto 276
1 Se la presente ordinanza non contiene disposizioni speciali sugli impianti per gas liquefatto, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di questi impianti sono retti dall’articolo 32c dell’ordinanza del 19 dicembre 1983277 sulla prevenzione degli infortuni. 2 Sono fatte salve le istruzioni dell’Ufficio federale delle strade. 276 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 22 feb. 2017, in vigore al 1° apr. 2017 (RU 2017 1657). Correzione del 4 apr. 2017 (RU 2017 2291). 277 RS 832.30 |