Ordinanza
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Art. 12 Classificazione secondo il diritto UE 90
1 Gli autoveicoli di trasporto sono suddivisi nelle classi M e N ai sensi della direttiva 2007/46/CE. Gli autoveicoli di trasporto della classe M sono autoveicoli per il trasporto di persone, quelli della classe N autoveicoli per il trasporto di cose. Essi sono classificati come segue:
2 I veicoli delle classi M o N che soddisfano le condizioni dell’allegato II lettera A numero 4 della direttiva 2007/46/CE sono considerati veicoli fuoristrada. Per la loro designazione è aggiunta la lettera «G». 3 Gli autoveicoli della classe T sono trattori a ruote ai sensi del regolamento (UE) n. 167/2013 progettati per essere utilizzati nel settore agricolo e forestale. Essi sono classificati come segue:
4 Gli autoveicoli della classe C sono trattori a cingoli ai sensi del regolamento (UE) n. 167/2013, progettati per essere utilizzati nel settore agricolo e forestale. Essi sono classificati nelle stesse sottoclassi dei trattori della classe T. 5 Alla designazione delle classi di trattori T e C è aggiunto un indice in funzione della velocità massima per costruzione:
6 Per la classificazione di un veicolo trattore adibito al traino di un semirimorchio, di un rimorchio a timone rigido o di un rimorchio ad asse centrale va tenuto conto del carico della sella ovvero del carico d’appoggio. 90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). |