Ordinanza
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Art. 71 Porte 337
1 Un dispositivo deve impedire che le porte si aprano involontariamente. 2 Le porte di accesso ai compartimenti occupati da persone durante la corsa devono soddisfare le seguenti esigenze:338
3 Le porte sulla parete posteriore devono essere munite di un dispositivo di sicurezza che, in caso di apertura involontaria, eviti che sporgano dalle parti esterne fisse del veicolo. Sono eccettuate le porte che, per il carico e lo scarico, possono venirsi a trovare a contatto con la parte laterale esterna del veicolo ed essere bloccate in questa posizione. Le porte di compartimenti adibiti al trasporto di persone devono potersi aprire dall’interno, eccettuato per i veicoli adibiti ai trasporti di polizia.341 4 e 5 …342 337 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 20121825). 338 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 339 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 340 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). 341 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). 342 Abrogati dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2012 (RU 20121825). |