Ordinanza
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Art. 76 Fari fendinebbia e fari fendinebbia di coda, luci di circolazione diurna e fari di svolta 365
1 I fari fendinebbia devono produrre un fascio di luce largo e ben delimitato verso l’alto; essi devono potersi accendere soltanto insieme con le luci di posizione, i fari a luce anabbagliante, i fari di profondità o una combinazione di queste luci. Il bordo superiore della loro superficie illuminante non deve trovarsi più in alto di quello dei fari a luci anabbagliante. 2 I fari fendinebbia di coda devono essere fissati a una distanza di 100 mm al minimo dalle luci di fermata. Se vi sono due fari fendinebbia di coda, questi devono essere fissati posteriormente sul veicolo, simmetricamente da una parte e dall’altra dell’asse longitudinale e alla stessa altezza. Se il faro fendinebbia di coda è unico, deve essere fissato sulla metà sinistra o al centro della parte posteriore del veicolo.366 3 I fari fendinebbia devono essere conformi al regolamento UNECE n. 38.367 4 Le esigenze per il comando elettrico dei fari fendinebbia di coda sono rette per gli autoveicoli dal regolamento UNECE n. 48, per i trattori dal regolamento (UE) n. 167/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2015/208, per i motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore dal regolamento (UE) n. 168/2013 e dal regolamento delegato (UE) n. 3/2014.368 5 Le esigenze per le luci di circolazione diurna sono rette dal regolamento UNECE n. 87. Le esigenze per il loro montaggio e azionamento sono rette:
5bis Sui veicoli militari, della polizia e del servizio doganale le luci di circolazione diurna possono essere a spegnimento manuale.370 6 Le esigenze per i fari di svolta si fondano sul regolamento UNECE n. 119; le esigenze per il montaggio sul regolamento UNECE n. 48.371 365 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). 366 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). 367 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 368 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 369 Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 370 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 371 Introdotto dal n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). |